Nella Conferenza Stato Regioni del 28 aprile è stato approvato il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia che stabilisce le modalità di presentazione della domanda, l’entità e i requisiti per l’assegnazione del bonus psicologo.
Vediamo i principali punti che riguardano le persone interessate.
Potranno beneficiarne, una sola volta, le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano in condizione di beneficiare di un percorso terapeutico (Art. 1) e con reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore ai 50.000 euro (Art. 4).
Potrà essere utilizzato, per sostenere le spese relative a sedute di psicoterapia, presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza (art. 3).
L’entità del contributo è parametrata secondo tre diverse fasce dell’ISEE (Art. 4):
La richiesta dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS (Art. 5) che, una volta redatte le graduatorie e individuati i beneficiari, comunicherà direttamente a loro l’accoglimento della domanda, l’importo del contributo e un codice univoco (Art. 7) che dovrà essere comunicato al professionista che erogherà la prestazione. Dopodiché, si avranno 180 giorni a disposizione per poter utilizzare il bonus (Art. 5).