Nella Conferenza Stato Regioni del 28 aprile è stato approvato il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia che stabilisce le modalità di presentazione della domanda, l’entità e i requisiti per l’assegnazione del bonus psicologo.
Principali punti del Bonus Psicologo
Vediamo i principali punti che riguardano le persone interessate.
Potranno beneficiarne, una sola volta, le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano in condizione di beneficiare di un percorso terapeutico (Art. 1) e con reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore ai 50.000 euro (Art. 4).
Potrà essere utilizzato, per sostenere le spese relative a sedute di psicoterapia, presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza (art. 3).
Contributi per il Bonus Psicologo
L’entità del contributo è parametrata secondo tre diverse fasce dell’ISEE (Art. 4):
- Con ISEE inferiore a 15.000 il contributo, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 400 euro;
- Con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 il contributo, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 600 euro;
- Con ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 il contributo, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 200 euro.
La richiesta dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS (Art. 5) che, una volta redatte le graduatorie e individuati i beneficiari, comunicherà direttamente a loro l’accoglimento della domanda, l’importo del contributo e un codice univoco (Art. 7) che dovrà essere comunicato al professionista che erogherà la prestazione. Dopodiché, si avranno 180 giorni a disposizione per poter utilizzare il bonus (Art. 5).